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Roma, 4 novembre 2016

 

Circolare n. 187/2016

 

Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale – Obbligo di comunicazione preventiva dal 26 dicembre – DM 10.8.2016, su G.U. n. 252 del 27.10.2016.

 

In attuazione del d.lgvo n. 136/2016 (di recepimento della direttiva 67/2014/UE) sul distacco transnazionale, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità della comunicazione preventiva che le imprese distaccanti dovranno effettuare in via telematica a partire dal 26 dicembre p.v. utilizzando il nuovo modello Uni_distacco_UE disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.

 

Si rammenta che in base al citato d.lgvo 136 la comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere comunicate entro 5 giorni. La comunicazione deve contenere una serie di dati tra cui riferimenti dell’impresa distaccante, numero e generalità dei lavoratori distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice e data di inizio e fine del distacco. 

 

Si rammenta inoltre che dallo scorso luglio sono già in vigore tutti gli altri obblighi posti dallo stesso provvedimento in capo all’impresa distaccante consistenti nell’obbligo di conservare, fino a 2 anni dalla cessazione del distacco, la relativa documentazione in lingua italiana (tra cui contratto di lavoro, prospetti paga e attestazioni di pagamento delle retribuzioni), nonché di designare due referenti elettivamente domiciliati in Italia di cui uno incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e l’altro per le relazioni sindacali. Al riguardo non è chiaro se le due funzioni possano essere contemporaneamente svolte dalla stessa persona o debbano necessariamente essere disgiunte.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2016

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.252 del 27.10.2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 agosto 2016 

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive

modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

  Visto il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136  recante

l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della

direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di

una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento  UE  n.

1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il

sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

  Considerato che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.  136

del 2016 prevede che con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalita'  operative

delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a) «prestatore di servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato

membro o in uno Stato terzo ovvero un'agenzia di somministrazione  di

lavoro stabilita in un altro Stato membro che  distaccano  lavoratori

in Italia;

    b) «soggetto distaccatario»:  l'impresa  stabilita  in  Italia  o

altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati;

    c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale  il  prestatore  di

servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del

decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all'allegato A

    d) «sistema informatico distacco - SID»: le procedure applicative

messe a disposizione dei prestatori  di  servizi  dal  Ministero  del

lavoro e delle  politiche  sociali  per  consentire  la  trasmissione

telematica del modello UNI Distacco UE;

    e) «codice identificativo del modello»:  il  codice  alfanumerico

univoco rilasciato dal sistema  informatico  SID  attestante  che  il

modello UNI Distacco UE e' stato trasmesso dal prestatore di  servizi

con le modalita' di cui all'art. 3;

    f)  «data  certa  di  trasmissione»:  la  data  risultante  dalla

procedura di validazione temporale attestante il giorno  e  l'ora  in

cui il modello e' stato trasmesso dal prestatore di servizi;

    g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui  all'art.

2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto;

    h) «annullamento»: la cancellazione di dati  essenziali  e  nuova

comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma

3;

    i)  «variazione»:  la  modifica  di  dati  non  essenziali  della

comunicazione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  come  definiti  dagli

allegati al presente decreto.

 

                               Art. 2

                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce gli standard e le  regole  per  la

trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori  di

servizi al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  che

distaccano lavoratori in Italia.

  2. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alla

comunicazione preventiva di distacco di cui all'art. 10, comma 1, del

decreto legislativo n. 136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.

  3. Il prestatore di servizi, entro le ore 24 del giorno  precedente

l'inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione  con

le modalita' di  cui  all'art.  3.  Tale  comunicazione  puo'  essere

annullata entro le ore 24 del giorno precedente  l'inizio  del  primo

periodo di distacco.

  4. Ogni variazione successiva alla comunicazione di cui al comma  2

deve essere comunicata entro 5  giorni  dal  verificarsi  dell'evento

modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C.

 

                               Art. 3

                     Modalita' di comunicazione

  1. Per le comunicazioni di cui all'art. 10, comma  1,  del  decreto

legislativo n. 136 del 2016 e' adottato il modello «UNI  Distacco_UE»

di cui all'allegato A, secondo i sistemi di  classificazione  di  cui

all'allegato B e le modalita' tecniche di  cui  all'allegato  C.  Gli

allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

  2.  Il  modello  «UNI_Distacco_UE»  di  cui  al  comma  1  e'  reso

disponibile ai prestatori di  servizi  sul  sito  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it e  aggiornato  con

decreto direttoriale.

  3. I dati  contenuti  nel  modello  «UNI  Distacco  UE»  sono  resi

accessibili  all'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   all'Istituto

nazionale  di  previdenza  sociale,  all'Istituto  nazionale  per  le

assicurazioni e infortuni sul Lavoro con le  modalita'  previste  dal

Codice per l'amministrazione digitale.

 

                               Art. 4

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno

successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 10 agosto 2016

 

                                              Il Ministro del lavoro 

                                            e delle politiche sociali

                                                      Poletti        

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute

e del Min. lavoro, foglio n. 3792

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

 

 

 

 

 

 

***Omissis ***