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Roma, 4 novembre 2016
Circolare n. 187/2016
Oggetto: Lavoro – Distacco transnazionale –
Obbligo di comunicazione preventiva dal 26 dicembre – DM 10.8.2016, su G.U. n.
252 del 27.10.2016.
In
attuazione del d.lgvo n. 136/2016 (di recepimento
della direttiva 67/2014/UE) sul distacco transnazionale, il Ministero del
Lavoro ha definito le modalità della comunicazione preventiva che le imprese
distaccanti dovranno effettuare in via telematica a partire dal 26 dicembre p.v. utilizzando il nuovo
modello Uni_distacco_UE disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.
Si
rammenta che in base al citato d.lgvo 136 la
comunicazione preventiva deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno
antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere
comunicate entro 5 giorni. La comunicazione deve contenere una serie di dati
tra cui riferimenti dell’impresa distaccante, numero e generalità dei
lavoratori distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice e data di inizio
e fine del distacco.
Si
rammenta inoltre che dallo scorso luglio sono già in vigore tutti gli altri
obblighi posti dallo stesso provvedimento in capo all’impresa distaccante
consistenti nell’obbligo di conservare, fino a 2 anni dalla cessazione del
distacco, la relativa documentazione in lingua italiana (tra cui contratto di
lavoro, prospetti paga e attestazioni di pagamento delle retribuzioni), nonché
di designare due referenti elettivamente domiciliati in Italia di cui uno
incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e l’altro per le relazioni
sindacali. Al riguardo non è chiaro se le due funzioni possano essere
contemporaneamente svolte dalla stessa persona o debbano necessariamente essere
disgiunte.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2016
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Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n.252 del 27.10.2016
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 agosto 2016
Comunicazione preventiva di
distacco transnazionale.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e
successive
modificazioni, recante
codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo
17 luglio 2016,
n. 136 recante
l'attuazione della
direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del
15 maggio 2014,
concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di
servizi e recante modifica del regolamento
UE n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso
il
sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Considerato che l'art.
10, comma 2, del decreto legislativo n.
136
del 2016 prevede
che con decreto del Ministero del lavoro
e delle
politiche sociali, da
emanare entro trenta
giorni dalla data
di
entrata in vigore
dello stesso, sono definite le modalita' operative
delle comunicazioni
relative ai lavoratori distaccati
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «prestatore di
servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato
membro o in uno Stato
terzo ovvero un'agenzia di somministrazione
di
lavoro stabilita in
un altro Stato membro che
distaccano lavoratori
in Italia;
b) «soggetto distaccatario»: l'impresa stabilita
in Italia o
altro destinatario
ivi operante che occupa lavoratori distaccati;
c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale il
prestatore di
servizi assolve agli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n.
136 del 2016, di cui all'allegato A
d) «sistema
informatico distacco - SID»: le procedure applicative
messe a disposizione
dei prestatori di servizi
dal Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali per consentire
la trasmissione
telematica del modello
UNI Distacco UE;
e) «codice
identificativo del modello»:
il codice alfanumerico
univoco rilasciato dal
sistema informatico SID attestante
che il
modello UNI Distacco
UE e' stato trasmesso dal prestatore di servizi
con le modalita' di cui all'art. 3;
f) «data
certa di trasmissione»: la
data risultante dalla
procedura di validazione
temporale attestante il giorno e l'ora
in
cui il modello e' stato trasmesso dal prestatore di servizi;
g) «dati essenziali»:
i dati della comunicazione di cui all'art.
2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto;
h) «annullamento»: la
cancellazione di dati
essenziali e nuova
comunicazione degli stessi,
da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma
3;
i) «variazione»: la
modifica di dati
non essenziali della
comunicazione di cui
all'art. 2, comma
4, come definiti
dagli
allegati al presente
decreto.
Art. 2
Finalita'
ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto
definisce gli standard e le
regole per la
trasmissione telematica
delle comunicazioni dovute dai prestatori
di
servizi al Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali
che
distaccano lavoratori in
Italia.
2. Le disposizioni di
cui al presente
decreto si applicano
alla
comunicazione preventiva di
distacco di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n.
136 del 2016 e ad ogni successiva variazione.
3. Il prestatore di
servizi, entro le ore 24 del giorno precedente
l'inizio del periodo di
distacco, deve inviare una comunicazione
con
le modalita' di
cui all'art. 3. Tale comunicazione puo' essere
annullata entro le ore
24 del giorno precedente l'inizio del
primo
periodo di distacco.
4. Ogni variazione
successiva alla comunicazione di cui al comma 2
deve essere
comunicata entro 5 giorni dal
verificarsi dell'evento
modificativo con le modalita' indicate nell'allegato C.
Art. 3
Modalita'
di comunicazione
1. Per le comunicazioni
di cui all'art. 10, comma
1, del decreto
legislativo n. 136 del
2016 e' adottato il modello «UNI Distacco_UE»
di cui
all'allegato A, secondo i sistemi di
classificazione di cui
all'allegato B e le modalita' tecniche di
cui all'allegato C. Gli
allegati costituiscono
parte integrante del presente decreto.
2. Il modello «UNI_Distacco_UE» di
cui al comma
1 e' reso
disponibile ai prestatori
di servizi sul
sito del Ministero
del
lavoro e delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it e aggiornato
con
decreto direttoriale.
3. I dati contenuti nel
modello «UNI Distacco
UE» sono resi
accessibili
all'Ispettorato nazionale
del lavoro, all'Istituto
nazionale di previdenza sociale,
all'Istituto nazionale per le
assicurazioni e infortuni
sul Lavoro con le modalita' previste
dal
Codice per l'amministrazione digitale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il sessantesimo
giorno
successivo
alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,
del MIBAC, del Min.
salute
e del Min.
lavoro, foglio n. 3792
ALLEGATO A
***Omissis ***